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Guida all'autocertificazione
Che cos’è l’autocertificazione?
E’ una dichiarazione che l'interessato redige e sottoscrive nel proprio
interesse su stati, fatti e qualità personali e che utilizza nei rapporti
con la p.a. e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi. Nel
rapporto con un soggetto privato il ricorso all'autocertificazione è
rimandato alla discrezionalità di quest'ultimo.
Tale dichiarazione può sostituire:
1) le normali certificazioni
2) gli atti notori.
Quali sono le dichiarazioni che sostituiscono le certificazioni?
L’art. 2 della
legge 15/68 "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla
legalizzazione e autenticazione di firme" prevede i casi in cui si può
ricorrere all'autocertificazione:
- data e luogo di nascita;
- la residenza;
- la cittadinanza;
- il godimento dei diritti politici;
- lo stato di celibe, coniugato o vedovo;
- lo stato di famiglia;
- l'esistenza in vita;
- la nascita del figlio;
- il decesso del coniuge, dell'ascendente o
discendente;
- la posizione agli effetti degli obblighi militari;
- l’iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla p.a.
L’art. 1 comma 1 del
Decreto del Presidente della Repubblica n. 403/98 "Regolamento di
attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in
materia di semplificazione delle certificazioni amministrative" ha
ulteriormente esteso il ricorso all'autocertificazione e contempla i
seguenti casi:
- titoli di studio acquisiti;
- qualifiche professionali;
- esami sostenuti universitari e di stato;
- titoli di specializzazione;
- titoli di abilitazione;
- titoli di formazione;
- titoli di aggiornamento;
- titoli di qualificazione tecnica;
- situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da
leggi speciali;
- assolvimento di specifici obblighi contributivi
con l'indicazione dell'ammontare;
- codice fiscale o partita IVA;
- qualsiasi dato dell'anagrafe tributaria;
- stato di disoccupazione;
- qualità di pensionato e categoria di pensione;
- qualità di studente;
- qualità di casalinga;
- qualità legale rappresentante di persone fisiche o
giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- iscrizione presso associazioni o formazioni
sociali di qualsiasi tipo;
- adempimento o meno degli obblighi militari
comprese quelle di cui all'art. 77 del Decreto del Presidente della
Repubblica n. 237/64 come modificato dall’art. 22 della legge 958/86;
- assenza di condanne penali;
- qualità di vivenza a carico;
- tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato
contenuti nei registri dello stato civile.
Quali sono le dichiarazioni che sostituiscono gli atti notori?
- Tutti gli stati, fatti e qualità personali che
siano a diretta conoscenza dell'interessato non compresi nell’elenco di
cui al punto 1 sono comprovati dall'interessato, a titolo definitivo,
mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 4,
legge 15/68 e art. 2 comma 1,
Decreto del Presidente della Repubblica n. 403/98). Queste
dichiarazioni possono essere presentate anche contestualmente
all'istanza e sono sottoscritte dall'interessato in presenza del
dipendente addetto (art. 3, comma 1,
Decreto del Presidente della Repubblica n. 403/98).
- Tutti gli stati, fatti e qualità personali di cui
il dichiarante ha diretta conoscenza e rende nel proprio interesse anche
quando riguardano altri soggetti (art. 2 comma 2,
Decreto del Presidente della Repubblica n. 403/98). Tale
dichiarazione sostitutiva riguarda anche la conoscenza del fatto che la
copia di una pubblicazione è conforme all'originale (art. 2, comma 2,
Decreto del Presidente della Repubblica n. 403/98).
Quale è la validità delle dichiarazioni sostitutive di
certificazioni e di atti notori?
- I certificati rilasciati dalle pubbliche
amministrazioni attestanti stati e fatti personali non soggetti a
modificazioni hanno validità illimitata;
- le restanti certificazioni hanno validità di sei
mesi dalla data di rilascio (art. 2, comma 3,
Legge 127/97);
- le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e
la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per i casi
suindicati dagli artt. 2 e 4 della
Legge 15/68 hanno la stessa validità temporale degli atti che
sostituiscono (art. 6, comma 1,
Decreto del Presidente della Repubblica n. 403/98).
Quali sono i casi in cui è prevista solo l'autocertificazione?
- Per i certificati, gli estratti e gli attestati da
presentare per le iscrizioni nelle scuole e università;
- per i certificati, gli estratti e gli attestati da
presentare, a qualsiasi titolo, negli uffici della motorizzazione
civile;
- per i certificati e gli estratti ricavabili dai
registri dello stato civile e dai registri demografici richiesti dai
comuni per i procedimenti di loro competenza (art. 1, comma 2,
Decreto del Presidente della Repubblica n. 403/98).
Come si può fare l’autocertificazione?
a) Per le dichiarazioni sostitutive dei certificati:
- scrivendo su carta semplice e firmando sotto la
propria ed esclusiva responsabilità (non è necessario firmare davanti
all’impiegato) o compilando dichiarazioni sostitutive;
- trasmettendo documenti, atti e certificati per
fax, per porta o mezzo telematico e informatica, alle amministrazioni
pubbliche.
b) per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà:
- dichiarando fatti, stati o qualità personali a
diretta conoscenza dell’interessato dinanzi al funzionario competente a
ricevere la documentazione, o dinanzi a un notaio, cancelliere,
segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco (art. 4,
Legge 15/68);
- dichiarando stati, fatti o qualità personali a
diretta conoscenza dell'interessato e non compresi nell'elenco di cui al
punto 1, anche contestualmente all’istanza e sottoscritti
dall'interessato in presenza del dipendente addetto (art. 3, comma 1,
Decreto del Presidente della Repubblica n. 403/98);
- qualora si tratti di stati, fatti e qualità
personali certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto
pubblico e l'amministrazione ritenga necessario controllare la
veridicità delle dichiarazioni. Le amministrazioni hanno 15 giorni di
tempo dalle dichiarazioni per richiedere la necessaria documentazione.
E’ possibile inviare una copia fotostatica, ancorché non autenticata dei
certificati di cui l'interessato sia già in possesso anche attraverso
strumenti telematici e informatici (art. 2, comma 3,
Decreto del Presidente della Repubblica n. 403/98).
Per chi partecipa ai concorsi pubblici non è prevista più la
presentazione di copia autentica (quindi in bollo) dei titoli ma una
semplice dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che dichiari la
conformità all'originale. Le amministrazioni non possono richiedere
l'autenticazione della sottoscrizione delle domande per la partecipazione
a selezioni per assunzioni in pubblici concorsi (art. 3, comma 5,
Legge 127/97)
Come si presenta una copia autentica di un documento?
L’autenticazione di un documento può esser fatta dal responsabile del
procedimento o dal dipendente competente a ricevere la documentazione
esibendo l'originale senza obbligo di depositarlo presso
l'amministrazione. Naturalmente la copia autentica va usata solo per il
procedimento in corso (art. 14,
Legge 15/68 e art. 3, comma 4,
Decreto del Presidente della Repubblica n. 403/98).
Dove reperire i moduli per l’autocertificazione?
Presso le amministrazioni, che sono tenute a procedere alla revisione
della modulistica per l'autocertificazione e per le istanze inserendovi il
richiamo alle sanzioni penali previste dall’art. 26 della
Legge 15/68 (art. 6, comma 2 e 3,
Decreto del Presidente della Repubblica n. 403/98). Qualora i moduli
non fossero disponibili è sempre possibile autocertificare su carta
semplice.
Quando l'autocertificazione non è ammessa?
Per i certificati:
I certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche
per pratica di attività sportiva non agonistica sono sostituiti con un
unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica rilasciato dal
medico di base con validità di un intero anno scolastico (art. 10, comma
2,
Decreto del Presidente della Repubblica n. 403/98).
Quali sono i casi in cui le amministrazioni non devono più chiedere
i certificati ai cittadini?
- Quando si tratta di estratti degli atti di stato
civile che riguardano cambiamenti dello stato civile (art. 9, comma 1,
Decreto del Presidente della Repubblica n. 403/98);
- quando si tratta di tutti i dati contenuti in un
documento di riconoscimento presentati dall'interessato (art. 3, comma
1,
Legge 127/97);
- quando il responsabile del procedimento accerta
d'ufficio fatti e qualità che l'amministrazione è tenuta a certificare
(art. 18,
Legge 241/90);
- in tutti i casi in cui l'amministrazione
procedente acquisisce direttamente certificazioni relative a stati,
fatti e qualità personali presso l'amministrazione competente (art. 7,
comma 2,
Decreto del Presidente della Repubblica n. 403/98);
- quando il cittadino non intende o non è in grado
di utilizzare l'autocertificazione e i certificati risultano da albi o
da pubblici registri tenuti dalle pubbliche amministrazioni (art.7,
comma 1,
Decreto del Presidente della Repubblica n. 403/98).
Quando l’amministrazione può acquisire d’ufficio i documenti?
Quando le amministrazioni ritengono necessario acquisire degli estratti
diversi da fatti relativi a cambiamento di stato civile, per particolari
motivi inerenti alle proprie finalità (art. 9, comma 2,
Decreto del Presidente della Repubblica n. 403/98). La trasmissione di
dati tra le amministrazioni può avvenire anche attraverso sistemi
informatici e telematici garantendo il diritto alla riservatezza delle
persone (art. 2, comma 5,
Legge 127197).
Che cosa succede per coloro che non possono firmare una
dichiarazione?
L’amministrazione dovrà accertare l'identità del dichiarante e
menzionare la causa dell'impedimento a sottoscrivere la dichiarazione
(art. 4,
Decreto del Presidente della Repubblica n. 403/98).
Le modalità previste di autocertificazione si applicano anche ai
cittadini stranieri?
a) Per i cittadini della comunità europea si applicano le stesse
modalità previste per i cittadini italiani (art. 5,
Decreto del Presidente della Repubblica n. 403/98)
b) Per i cittadini extracomunitari residenti in Italia si possono
utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 solo in cui si
tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o
attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani (art. 5,
Decreto del Presidente della Repubblica n. 403/98).
Quali sono le sanzioni per i cittadini?
Se le amministrazioni hanno dubbi sulla veridicità delle
autocertificazioni sono tenute a effettuare i controlli necessari. Le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.
26,
Legge 15/68).
Il dichiarante inoltre decade dai benefici eventualmente conseguiti da
provvedimenti sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 11 comma 3,
Decreto del Presidente della Repubblica n. 403/98).
Quali sono le sanzioni previste per gli impiegati che non accettano
l'autocertificazione?
L’impiegato responsabile incorre nella violazione dei doveri d'ufficio
nei seguenti casi:
a) quando non accetta l'autocertificazione nei casi consentiti (art. 3,
comma 4,
Legge127/97);
b) quando non accetta la dichiarazione sostitutiva, nei casi consentiti,
in luogo della produzione di atti di notorietà (art. 3 comma 3,
Decreto del Presidente della Repubblica n. 403/98);
c) quando rifiuta l'indicazione di stati, fatti e qualità personali
mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento in corso di
validità (art. 7 comma 5,
Decreto del Presidente della Repubblica n. 403/98).
Norme sull'Autocertificazione
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