|
|
 |
STATUTO COMUNALE
TITOLO I
PRINCIPI
ART. 1
(Il Comune)
1. Il Comune di Villafrati, ente autonomo locale, rappresenta la comunità
residente nel proprio territorio, ne promuove lo sviluppo e ne cura gli
interessi secondo i principi della Costituzione e delle leggi dello Stato.
2. Il territorio del Comune comprende la parte del suolo nazionale
limitato con il piano topografico, di cui all'art. 9 della legge 24.12.54
n. 1228, approvato dall'ISTAT.
3. Il Comune ha sede in Villafrati nel Palazzo Municipale.
4. Gli Organi elettivi si riuniscono nella sede comunale. In casi
particolari e per particolari esigenze possono riunirsi in luoghi diversi
su conforme autodeterminazione degli Organi medesimi.
5. “Il Comune ha, come suo segno distintivo, uno stemma in quadricromia
raffigurante uno scudo che racchiude un’aquila bifronte con croce centrale
caricata da nove campane e circondata dai piloni di Palazzo Filingeri, la
fascia recante il nome del Comune ed una corona sovrastante; nella parte
inferiore vi sono due ramoscelli, rispettivamente di alloro e di quercia,
uniti al centro da una coccarda tricolore”.
6. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali ed in altre pubbliche
ricorrenze, del gonfalone.
7. Nel palazzo, in luogo accessibile al pubblico, sono individuati
appositi spazi da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli
atti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, nonché per le
comunicazioni ai cittadini. La pubblicazione deve garantire
l’accessibilità, l’integralità e la facilità di lettura anche e
soprattutto a quei cittadini portatori di handicap motori, spesso posti da
inutili barriere architettoniche, nelle condizioni di non poter usufruire
di ben altri servizi pubblici.
Il Segretario cura l’affissione degli atti avvalendosi di un messo
comunale o di altro personale da lui incaricato e, su attestazione di
questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
ART. 2
(Finalità)
1. Il Comune promuove la piena affermazione dei diritti inviolabili della
persona, consolida ed estende i valori di libertà, democrazia,
solidarietà, con particolare riguardo alle categorie più svantaggiate.
2. Il Comune garantisce eguaglianza di trattamento alle persone e alle
formazioni sociali, senza distinzioni di età, sesso, razza, lingua,
religione, opinione, condizione personale o sociale.
3. Il Comune promuove pari condizioni nell’accesso ai servizi organizzati
o controllati dall'amministrazione comunale e promuove azioni per favorire
pari opportunità tra donne e uomini.
4. Il Comune favorisce l’organizzazione della vita urbana per meglio
rispondere alle esigenze dei cittadini e dei nuclei familiari. Armonizza
gli orari dei servizi con l’esigenze dei cittadini. Concorre
con altre istituzioni regionali, nazionali e comunitarie alla riduzione
dell’inquinamento al fine di assicurare, attraverso l’utilizzazione
razionale ed equa delle risorse, le necessità delle generazioni attuali e
future.
5. Il Comune valorizza lo sviluppo economico e sociale della Comunità e
promuove la partecipazione dell’iniziativa economica privata alla
realizzazione di obiettivi di interesse generale ed incentiva la
costituzione di cooperative di lavoratori. Promuove un equilibrato assetto
del territorio nel rispetto dell’ambiente. Tutela la salute dei cittadini.
Favorisce la soluzione del bisogno abitativo. Valorizza il patrimonio
storico della città e le tradizioni culturali.
6. Il Comune rende effettivo il diritto alla partecipazione politico ed
amministrativa, garantendo un'informazione completa ed accessibile
sull'attività svolta. Tutela il diritto dei cittadini e delle formazioni
sociali di concorrere allo svolgimento ed al controllo delle attività
dell'amministrazione comunale.
7. Il Comune valorizza le risorse e le attività culturali, formative e di
ricerca e promuove la più ampia collaborazione con le Istituzioni
culturali, educative e formative statali, regionali e locali.
8. Il Comune attribuisce alla biblioteca pubblica funzione fondamentale
per assolvere i bisogni informativi e culturali della comunità per
conservare la memoria storica locale e per realizzare mezzi informativi
atti ad attuare il principio della trasparenza del proprio operato nei
confronti dei cittadini. Il Comune gestisce il servizio di biblioteca
comunale a mezzo istituzione. Assicura l'autonomia culturale della propria
biblioteca ed individua nella cooperazione bibliotecaria la via attraverso
la quale realizzare l'ampliamento delle risorse culturali e qualificare i
servizi informativi di ogni genere alla cittadinanza.
9. Il Comune promuove la tutela della vita umana e della famiglia,
valorizza la maternità e la paternità, assicurando sostegno ai genitori
nell’educazione e nella cura dei figli.
10. Il Comune sostiene e valorizza le iniziative del volontariato e delle
libere associazioni.
11. Il Comune garantisce il pieno rispetto della dignità umana e dei
diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove
l'assistenza e la integrazione sociale.
12. Il Comune promuove le attività sportive, ricreative turistiche e del
tempo libero.
13. Il Comune promuove e favorisce un ruolo attivo delle persone anziane
nella società favorendo, attraverso azioni ed interventi idonei, la
permanenza delle stesse nella comunità familiare,
o in centri di aggregazione.
ART. 2 Bis
(Principio di sussidiarietà)
Il Comune di Villafrati è titolare di funzioni proprie e di quelle
conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di
sussidiarietà. Il Comune svolge le sue funzioni anche
attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate
dall’autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
ART. 3
(Principi di organizzazione dell'attività comunale)
1. Il funzionamento e l’organizzazione del Comune devono essere ispirati
ai principi di trasparenza, imparzialità, efficienza, efficacia,
economicità, semplificazione dei procedimenti e degli atti.
2. Il Comune attua nella propria organizzazione il principio della
distinzione di funzione tra organi politici e organi amministrativi e
promuove le diverse forme di collaborazione, previste dall’ordinamento per
lo svolgimento di funzioni e servizi, con soggetti pubblici e privati.
TITOLO II
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
CAPO I
PARTECIPAZIONE POPOLARE
ART. 3 Bis
(Partecipazione )
1. Il Comune assicura la consultazione e la partecipazione, nell’adozione
dei propri programmi, delle libere forme associative dei cittadini che
abbiano finalità attinenti alle funzioni esercitate dall’Amministrazione,
mediante la promozione di finalità culturali, sociali, turistiche e
sportive, che sono regolate da principi di democraticità e che non
perseguono scopi di lucro.
2. Il Comune provvede ad accogliere le istanze partecipative delle
associazioni di categoria di cittadini interessate all’adozione di
provvedimenti loro riferiti o che richiedono di essere ascoltate.
3. Ciascun elettore può agire in giudizio presso qualunque organo di
giurisdizione, facendo valere le azioni ed i ricorsi che spettano al
Comune, salva restando la disciplina di legge sugli oneri dell’azione.
4. Le associazioni di protezione ambientale di cui all’art. 13 della legge
n. 349 del 1986, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del
giudice ordinario che spettino al Comune conseguenti a danno ambientali.
L’eventuale risarcimento è liquidato in favore dell’ente sostituito e le
spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell’associazione.
ART. 4
(Titolari dei diritti di partecipazione)
1. Titolari dei diritti di partecipazione di cui al presente capo - salvo
espressa eccezione - sono:
a) i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Villafrati;
b) i cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che abbiano
compiuto il sedicesimo anno di età;
c) i cittadini non residenti, purchè esercitanti nel Comune la propria
attività prevalente di lavoro;
d) gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune o che, comunque,
svolgano la propria attività
prevalente di lavoro.
2. I diritti di partecipazione possono essere esercitati da persone
singole, da associazioni e dai sindacati.
ART. 5
(Diritto di udienza)
1. Il Comune garantisce ai cittadini, singoli o associati, il diritto di
udienza, da esercitarsi nei confronti degli amministratori e dei
responsabili dei servizi e degli uffici, nelle forme e secondo le modalità
stabilite dal regolamento.
2. Il diritto di udienza si traduce nel diritto ad essere ricevuto per la
prospettazione di problemi o di questioni di interesse individuale o
collettivo di competenza del Comune e nel conseguente obbligo
di ricevimento e di risposta da parte dei soggetti di cui al precedente
comma.
3. Il regolamento stabilirà le modalità procedurali e le relative
disposizioni di carattere organizzativo.
ART.6
(Libere forme associative)
1. Il Comune riconosce ed afferma il valore delle libere ed autonome
associazioni costituite dai cittadini con il fine di concorrere agli
interessi generali della comunità mediante la promozione di finalità
culturali, sociali, turistiche e sportive che sono regolate da principi di
democraticità e che non perseguono scopi di lucro.
2. La Giunta, secondo le decisioni espresse dal Consiglio, assume ogni
idonea iniziativa per la istituzione di autonome e libere associazioni di
partecipazione popolare, anche su base di quartiere o di frazione, aventi
le finalità ed i caratteri indicati nel precedente comma, per assicurare
la più ampia rappresentanza dei cittadini e di coloro che operano
stabilmente nell’ambito comunale.
3. Con apposito regolamento da approvarsi dal Consiglio sono determinate
le modalità per la loro iscrizione, senza spese, e con procedure
effettuate d’ufficio, nell’apposito registro tenuto dal Comune, con il
fine esclusivo di mantenere attivamente i rapporti di collaborazione con
l’ente, per attuare le iniziative di informazione e collaborazione.
4. Il Consiglio comunale, in sede di approvazione del bilancio preventivo,
stabilisce i settori prioritari da sostenere. Sono in ogni caso prioritari
di diritto , gli interventi finanziari a favore delle associazioni,
società cooperative e organizzazioni di volontariato per la realizzazione
e il sostegno di comunità - alloggio e centri socio - riabilitativi per
persone handicappate in situazioni di gravità, alle condizioni di cui
all’art.10,comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104 e succ. mod. ed int..
ART. 7
(Anagrafe delle associazioni)
1. Per potere beneficiare delle forme di sostegno di cui al precedente
articolo, le associazioni senza scopo di lucro, regolarmente costituite ed
operanti nel territorio del Comune da almeno un anno, debbono essere
iscritte in un registro anagrafico comunale, articolato in sezioni
tematiche, che viene periodicamente aggiornato a cura della
amministrazione comunale.
2. Ai fini della iscrizione al registro anagrafico basta la presentazione
da parte delle associazioni di
una scrittura privata avente data certa, della quale risultino le
finalità, la sede, le fonti di finanziamento e i soggetti che abbiano la
rappresentanza legale dell'organismo associativo.
3. La mancata iscrizione al registro anagrafico non può in ogni caso
costituire motivo di esclusione delle associazioni dall'esercizio dei
diritti di partecipazione di cui alla legge e al presente statuto.
ART. 8
(Iniziative popolari)
1. Ai fini di una migliore e più efficace tutela di interessi collettivi,
i cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al comune:
- interrogazioni per chiedere conto di comportamenti o atti o aspetti
della gestione comunale non conoscibili attraverso l'esercizio del diritto
di informazione di cui all’art. 10;
- istanze e petizioni dirette ad ottenere audizioni, informazioni, o a
presentare memorie con riferimento a procedimenti amministrativi da
avviare e ad atti amministrativi da adottare, sempreché abbiano rispetto a
questi un proprio interesse o si faccia portatore di un interesse
collettivo o diffuso;
- proposte di deliberazioni consiliari comunali, mediante la presentazione
al Consiglio Comunale di uno schema di delibera redatto nelle forme di
legge.
2. Alle interrogazioni, sottoscritte da almeno 30 cittadini e alle istanze
e petizioni, queste ultime sottoscritte da almeno 50 cittadini e
depositate presso la Segreteria comunale, va data risposta
scritta e motivata da parte dell'organo competente, entro 45 giorni dalla
loro ricezione. In ogni caso per la loro presentazione non è richiesta
alcuna particolare formalità.
3. L'iniziativa popolare degli atti di competenza del Consiglio comunale
si esercita mediante la presentazione di un progetto di deliberazione
accompagnato da una relazione illustrativa, con non
meno di 200 firme autenticate raccolte nel mese precedente il deposito.
4. Il progetto di deliberazione di iniziativa popolare va esaminato dal
Consiglio comunale entro 45 giorni dal deposito del testo sottoscritto,
presso la Segreteria comunale.
5. I progetti di deliberazione, di cui al precedente comma 3, sono
equiparati, alle proposte di deliberazione sottoposte al Consiglio.
ART. 9
(Consultazione Popolare)
1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta o di sette componenti
il Consiglio stesso, può indire consultazioni popolari, su problemi e
questioni di interesse comune, secondo le modalità
disciplinate dal regolamento, anche con la previsione dell'utilizzo di
mezzi informatici e telematici.
2. Delle risultanze della consultazione va immediatamente data
comunicazione da parte del Sindaco al consiglio comunale perché provveda,
secondo le modalità stabilite dal regolamento, al
loro tempestivo esame. Dell’esito dell’esame e dei conseguenti
provvedimenti eventualmente adottati va data adeguata pubblicità a termini
dell’art. 10.
ART. 10
(Diritto di informazione)
1. Al fine di assicurare la più ampia partecipazione dei cittadini alla
vita sociale e politica, il Comune assicura e garantisce il diritto
all'informazione, rendendo pubblici attraverso un proprio
bollettino, da redigere a cura dell’Area Affari Generali, dati, criteri,
indirizzi e programmi, i principali atti deliberativi relativi alla
gestione finanziaria dei vari settori di intervento del Comune, agli
appalti di opere pubbliche, alle forniture dei beni e servizi, alla
concessione di strutture, beni strumentali, contributi o servizi a singoli
privati o ad associazioni con l'obbligo per quest’ultime di rendere conto
dell'impiego effettuato delle risorse comunali.
In tale bollettino si deve altresì definire la compatibilità tra i
programmi presentati dai partiti politici che costituiscono la maggioranza
in occasione del rinnovo amministrativo o delle dichiarazioni
programmatiche del Sindaco all’atto della sua elezione con quelli
realizzati annualmente, precisando le eventuali variazioni e i motivi che
le hanno determinate. Per la stesura di tale bollettino l’Amministrazione
si avvale delle comunicazioni dei responsabili delle aree, i quali devono
curare in particolare il collegamento tra i programmi annuali e i progetti
per il miglioramento dell’efficienza dei servizi predisposti nella
contrattazione con i rappresentanti
sindacali del personale dipendente del comune. In particolare per quanto
riguarda le opere pubbliche e specificatamente le opere realizzate per
mezzo di cantieri di lavoro, l’Amministrazione programma preventivamente e
annualmente e rende pubblici i criteri di intervento economici e sociali
che giustificano le opere, comprese la valutazione di impatto ambientale e
la compatibilità o il coordinamento con altre opere pubbliche in
programma.
CAPO II
REFERENDUM
ART. 11
(Referendum consultivo)
1. E’ indetto referendum consultivo quando ne facciano richiesta almeno il
10% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune,
relativamente a proposte o questioni di rilevanza generale rientranti
nella competenza del Consiglio Comunale.
2. Il referendum consultivo può essere indetto anche su iniziativa della
maggioranza del Consiglio comunale o della Giunta comunale.
3. Nell'ipotesi di cui al primo comma del presente articolo la richiesta
di referendum va presentata da un comitato promotore composto da almeno
venti cittadini iscritti nelle liste
elettorali del Comune.
4. Non possono sottoporsi a referendum:
- i regolamenti del Consiglio comunale;
- il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- i provvedimenti riguardanti tributi e tariffe;
- i provvedimenti di assunzione di mutui o relativi ad emissione di
prestiti;
- gli atti relativi al personale del comune;
- gli oggetti sui quali il Consiglio è chiamato ad esprimersi entro
termini stabiliti dalla legge.
5. A seguito della indizione del referendum il consiglio comunale sospende
qualsiasi determinazione sull'oggetto del referendum, salvo che, con
delibera adottata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri
assegnati, non decida diversamente per ragioni particolari di necessità e
di urgenza.
6. Prima della raccolta delle firme, che deve avvenire entro un arco di
tempo che non può superare due mesi, la proposta va sottoposta al giudizio
di ammissibilità di un Comitato dei garanti, di cui al successivo art. 14.
7. Sull’oggetto del referendum è chiamato a pronunciarsi il Consiglio
comunale entro sei mesi dal suo svolgimento, sempreché abbiano partecipato
al voto il cinquanta per cento dei cittadini iscritti nelle liste
elettorali del Comune.
8. Non è consentito in un anno lo svolgimento di più di una tornata
referendaria e su non più di sei quesiti. Non possono essere indetti
referendum nei dodici mesi precedenti la scadenza del
mandato amministrativo, né possono svolgersi in concomitanza con altre
operazioni di voto.
9. I criteri di formulazione del quesito referendario, che in ogni caso
deve rispondere a requisiti di chiarezza e omogeneità, le modalità di
raccolta ed autenticazione delle firme e di svolgimento delle operazioni
di voto saranno determinati dal regolamento.
10. Il sondaggio di opinione consiste nell’invio ai cittadini, o a
campioni dei medesimi, che siano residenti nel territorio del Comune, di
un questionario che, compilato potrà essere ritornato all’Amministrazione.
La deliberazione di indizione del sondaggio è assunta dal Consiglio; i
risultati sono resi pubblici.
ART. 12
(Referendum propositivo)
1. E' indetto referendum propositivo quando sia stata depositata presso il
Consiglio comunale una proposta corredata da una relazione illustrativa,
sottoscritta da almeno il 10% degli elettori iscritte nelle liste
elettorali del Comune , relativa al compimento di atti di competenza del
Sindaco, della Giunta o del Consiglio comunale.
2. Al referendum propositivo si applicano le disposizioni contenute nel
precedente art. 11.
ART. 13
(Referendum di consultazione successiva)
1. Alle stesse condizioni e modalità di cui all'art. 11 è indetto
referendum consultivo sulle proposte di revoca di deliberazioni consiliari
o, nei casi stabiliti dal regolamento, di deliberazioni
della Giunta, quando la proposta sia presentata entro 120 giorni dalla
esecutività della deliberazione.
2. Non si procede al referendum quando l'atto oggetto della proposta sia
stato annullato o revocato totalmente. Nell'ipotesi di annullamento o
revoca parziale, anche se seguiti da una nuova
deliberazione sul medesimo oggetto, sulla prosecuzione del referendum o
sulla impraticabilità decidere il comitato dei garanti di cui all'art. 14.
ART. 14
(Comitato dei garanti)
1. Il comitato dei garanti è composto da tre membri ed è eletto dal
Consiglio Comunale con la
maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
2. I garanti sono scelti tra cittadini in possesso del diploma di laurea o
tra funzionari pubblici in servizio o in quiescenza di grado non inferiore
alla VI qualifica funzionale.
3. Spetta al comitato dei garanti decidere sull’ammissibilità dei
referendum, sulla formulazione dei quesiti e sui procedimenti conseguenti
nei casi e con le modalità stabiliti dal presente statuto e dal
regolamento.
4. Le decisioni del comitato sono pubbliche e vanno pubblicizzate oltre
che nelle forme di cui
all’art. 11 anche mediante manifesto murale.
5. Al comitato dei garanti va assicurata una adeguata struttura
organizzativa.
CAPO III
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO E DIRITTO DI ACCESSO
ART. 15
(Partecipazione ai procedimenti amministrativi individuali)
1. In armonia con i principi di cui alla legge regionale 30 aprile 1991,
n. 10 e successive modifiche ed integrazioni in attuazione dei criteri ivi
stabiliti di economicità, di efficacia e di pubblicità nell'azione
amministrativa, il Comune garantisce la partecipazione dei destinatari,
degli interessati e dei soggetti portatori di interessi pubblici o
privati,
nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o
comitati, cui possa
derivare un pregiudizio del provvedimento, ai procedimenti amministrativi
riguardanti
materie di propria competenza.
2. Fermo restando il disposto del precedente comma, il regolamento avrà
cura di disciplinare il
diritto dei destinatari e degli interessati:
-a) ad essere ascoltati dal responsabile del procedimento su fatti,
circostanze rilevanti ai fini
dell'emanazione del provvedimento finale;
-b) ad assistere alle eventuali ispezioni o accertamenti rilevanti agli
stessi fini;
-c) ad essere sostituiti da un rappresentante legale.
ART. 16
(Diritto di accesso ai documenti amministrativi).
1. Il Comune garantisce ai cittadini, singoli o associati, il diritto di
accesso ai documenti
amministrativi, nel rispetto dei principi stabiliti nella Legge Regionale
30 aprile 1991, n. 10,
del presente statuto e secondo le modalità fissate dall’apposito
regolamento.
2. Il regolamento, oltre a disciplinare le modalità dell'accesso e a
stabilire i casi in cui lo stesso è escluso o differito ai sensi dell’art.
27 della legge regionale 30.4.1991, n. 10, provvede a dettare le misure
organizzative idonee a rendere effettivo l'esercizio del diritto, anche
con la costituzione di un apposito ufficio per l'accesso.
3. I provvedimenti emessi dagli organi del comune sono pubblici, anche se
non ancora esecutivi ai sensi di legge, estendendosi in ogni caso la
conoscibilità ai documenti in essi richiamati.
4. Il diritto di accesso è limitato solo in attuazione di provvedimenti di
legge che lo eludano o differiscano per taluni atti o documenti nonché,
con motivato provvedimento del Sindaco emesso sulla base di relazione del
responsabile competente, quando si tratti di documenti la cui esibizione
violi il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle
imprese.
CAPO IV
DIFENSORE CIVICO
ART. 17
(Ruolo e Funzioni)
1. E’ istituito nel Comune di Villafrati l’ufficio del difensore civico, a
garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione del
Comune e degli enti, istituti ed aziende da questo dipendenti e
controllati ed a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini. Le
funzioni del Difensore civico ed i rapporti con gli altri organi
dell’Amministrazione comunale sono stabiliti dal regolamento.
2. Al difensore civico possono rivolgersi i soggetti di cui all'art. 4 del
presente Statuto. Il difensore civico può agire anche di propria
iniziativa.
3. Nel caso in cui ravvisi disfunzioni, carenze o ritardi da parte
dell'amministrazione di cui al
precedente comma 1, il difensore civico provvede a trasmettere al
responsabile del
procedimento, ovvero dell'ufficio o del servizio, una comunicazione
scritta con l'indicazione
delle disfunzioni, carenze o ritardi riscontrati, con invito a provvedere
entro un termine
determinato, informandone il Sindaco. Nell'ipotesi di gravi e persistenti
inadempienze
dell’Amministrazione, allo scadere del termine stabilito nella
comunicazione scritta, il
difensore civico può richiedere al Sindaco di porre in essere i necessari
interventi.
Nelle stesse ipotesi il difensore civico può richiedere la promozione
dell'azione
disciplinare. La mancata promozione di essa deve essere motivata.Il
difensore civico
sollecita il Consiglio Comunale, la Giunta, il Sindaco, l’Assessore
compente e/o i
funzionari che hanno l'obbligo di provvedere ad adottare i provvedimenti
di propria
competenza dandone in ogni caso informazione al Consiglio Comunale.
4. Per l’espletamento delle sue funzioni il difensore civico ha accesso
agli uffici e ai documenti dell'amministrazione, può convocare i
responsabili dei procedimenti, degli uffici e dei servizi per informazioni
e chiarimenti, senza che gli si possa opporre il segreto d'ufficio.
5. Il difensore civico entro il 31 dicembre di ogni anno presenta al
Consiglio una relazione dettagliata sull’attività svolta, suggerendo anche
eventuali misure di carattere procedurale ed organizzativo ai fini di
un'azione amministrativa imparziale, efficace ed efficiente. Il difensore
civico ha diritto di essere ascoltato dalle commissioni comunali per
riferire su particolari aspetti della sua attività. Il Consiglio Comunale
è tenuto ad esaminare e discutere la relazione del difensore civico,
valutandone tutte le possibili implicazioni politico-amministrative e
concludendo con eventuale mozione. La relazione del difensore civico va
allegata agli atti consiliari ed è resa pubblica a cura del segretario
comunale.
6. Il Sindaco, la Giunta e le Commissioni consiliari possono interpellare
il Difensore Civico per chiarimenti sull’attività svolta.
ART. 18
(Elezione e cessazione della carica)
1. Il difensore civico è eletto dal Consiglio comunale con la maggioranza
dei due terzi dei
consiglieri assegnati, a scrutinio segreto, e per la durata di 5 anni.
Ove, dopo la terza
votazione non si raggiunga la predetta maggioranza l'elezione avviene a
maggioranza
assoluta dei consiglieri assegnati, in una successiva seduta consiliare.
Il difensore civico non
è immediatamente rieleggibile.
2. Il Difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di
eleggibilità e compatibilità con la
carica di consigliere comunale. Deve essere scelto tra i cittadini che
assicurino
indipendenza ed obiettività di giudizio e posseggano elevata e comprovata
competenza e
professionalità nelle materie giuridiche ed amministrative, anche tenendo
conto delle
indicazioni provenienti da singoli, associazioni, enti pubblici e privati,
con bando pubblico,
secondo le modalità indicate nel regolamento.
3. L’ incarico di difensore civico è incompatibile con qualsiasi altra
carica elettiva pubblica e con incarichi direttivi in partiti politici e
sindacati.
4. Il Difensore civico dura in carica per il periodo coincidente a quella
del Consiglio che lo ha eletto. Il difensore civico cessa dalla carica,
oltre che alla scadenza del mandato, per dimissioni o per decadenza,
quest'ultima quando nel corso del mandato si verifica un impedimento grave
o una causa sopravvenuta di incompatibilità
5. Il difensore civico può essere revocato, per gravi violazioni della
legge e del presente statuto
o per scarso impegno profuso nell' espletamento del proprio mandato, con
delibera motivata
del Consiglio Comunale, adottata con i voti di due terzi dei consiglieri
assegnati al comune,
su proposta di almeno un terzo di essi o di 100 elettori.
ART. 19
(Organizzazione)
1. L’ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a
disposizione dall'amministrazione comunale, con attrezzature e quant’
altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
2. L'ufficio è posto alle dipendenze del difensore civico. Alle relative
spese di funzionamento si provvede con apposito fondo iscritto nel
bilancio del Comune.
3. Al difensore civico spetta un'indennità forfettaria annua, pari ad un
terzo dell'indennità di carica percepita dal Sindaco.
4. Il difensore civico deve garantire la sua presenza almeno due volte la
settimana.
TITOLO III
ORGANI DEL COMUNE
ART. 20
(Organi di Governo).
1. Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta, il Sindaco ed il Vice
Sindaco.
2. Spetta ad essi la rappresentanza democratica della Comunità di
Villafrati e la realizzazione degli obiettivi fissati dallo statuto nel
rispetto delle leggi dello Stato e della Regione Siciliana,nonché degli
accordi e delle direttive comunitarie, alle quali l'ordinamento giuridico
italiano si conforma.
ART. 20 Bis
(Condizione giuridica e status degli amministratori - regime delle
incompatibilità).
1. Per la disciplina delle aspettative, delle indennità, dei permessi e
delle licenze, dei rimborsi spese ed indennità di missione nonché degli
oneri previdenziali ed assicurativi degli amministratori del Comune di
Villafrati si rinvia a quanto previsto dalla vigente normativa e dagli
atti amministrativi generali di applicazione.
2.Gli amministratori del Comune debbono astenersi dal prendere parte alla
discussione ed alla
votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o
affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai
provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani
urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e
diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi
dell'Amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado. Per quanto
non previsto dal presente Statuto trovano applicazione le vigenti
disposizioni di legge.
CAPO I - IL CONSIGLIO
ART. 21
(Composizione e durata del Consiglio)
Il consiglio comunale, la cui composizione, elezione e durata sono
stabilite dalla legge, è
l’organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo.
ART. 22
(Competenze del Consiglio).
1. Il Consiglio comunale delibera nelle materie che la legge riserva alla
sua competenza ed indirizza l'azione politico-amministrativa del Comune
con atti che impegnano la responsabilità degli Organi e dei dirigenti cui
sono rivolti. In particolare delibera i seguenti atti fondamentali:
a. lo statuto dell'ente e quelli delle aziende speciali ed i regolamenti
b. il bilancio preventivo, i suoi allegati, le variazioni e gli
assestamenti;
c. l’assunzione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali
del Consiglio e
l’emissione di obbligazioni;
d. il conto consuntivo ed i suoi allegati;
e. le convenzioni con altri enti locali, la costituzione e la
modificazione di forme associative;
f. l’assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di
istituzioni e di aziende speciali, la
concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a
società di capitali,
l’affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
2. Il Consiglio è dotato di propria competenza funzionale ed
organizzativa, disciplinata con regolamento approvato a maggioranza
assoluta. Il regolamento disciplina anche la gestione delle risorse
attribuite al Consiglio per il suo funzionamento, nei limiti consentiti
dalla legge.
3. Il Consiglio può richiedere ai rappresentanti nominati o designati
presso Enti, Aziende ed Istituzioni, operanti nell’ambito del Comune
ovvero da essa dipendenti o controllati, o nei quali comunque abbia una
partecipazione o altro interesse - ogni volta venga richiesto da un
Consigliere comunale nell'ambito della Commissione competente ed almeno
una volta l'anno - idonee relazioni sull’attività degli stessi.
ART. 22 Bis
(Commissioni permanenti)
1. Il Consiglio comunale istituisce nel suo seno, con criterio
proporzionale ai gruppi presenti, Commissioni consiliari permanenti. Il
loro numero verrà determinato dal Consiglio.
2. Le Commissioni, le cui sedute sono pubbliche, si riuniscono in sede
referente per l’esame di
questioni sulle quali devono riferire all’Assemblea ed in sede consultiva
per esprimere pareri. Ad esse competono, inoltre, poteri propositivi.
3. In via ordinaria spetta alle Commissioni consiliari permanenti l'esame
delle proposte di deliberazione presentate al Consiglio.
4. La costituzione ed il funzionamento delle Commissioni sono disciplinati
da apposito Regolamento.
5. Ogni singola Commissione verifica annualmente, unitamente all’Assessore
competente per materia, i lavori svolti durante l’anno e programma le
attività per l'anno successivo.
6. Le Commissioni possono inoltre disporre l’audizione dei rappresentanti
del Comune in qualsivoglia Ente, Istituzione, Azienda, Società di
capitali.
ART. 23
(Commissioni speciali, d’indagine, consultive)
1. Con deliberazione del Consiglio comunale approvata a maggioranza dei
voti dei Consiglieri assegnati possono essere istituite, su materie di
interesse comunale, Commissioni speciali, Commissioni di indagine o
d'inchiesta e Commissioni consultive.
2. La presidenza delle suddette Commissioni consiliari spetta ai
Consiglieri assegnati ai gruppi di minoranza. La composizione, il
funzionamento e le attribuzioni di dette Commissioni sono disciplinati dal
Regolamento consiliare.
3. La Commissione può acquisire informazioni da amministratori, dirigenti
e dipendenti dell’Ente, i
quali sono tenuti a collaborare.
4. E’ istituita la Commissione permanente sui temi della donna, per il cui
funzionamento si rinvia ad apposito regolamento.
ART. 24
(Presidenza del Consiglio Comunale)
1. Il Consiglio Comunale nella prima seduta, dopo la convalida degli
eletti, elegge, a scrutinio segreto, nel proprio seno il Presidente della
medesima Assemblea.
2. Nella prima votazione è proclamato eletto Presidente il Consigliere che
ha conseguito la
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Nella votazione successiva
è proclamato
eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.
3. Il Presidente del Consiglio:
a. convoca e presiede il Consiglio Comunale, stabilisce l’ordine del
giorno delle singole sedute, dirige i lavori consiliari, dispone l'ordine
delle votazioni e ne proclama il risultato, convoca e presiede la
Conferenza dei capi Gruppo;
b. fissa la data delle riunioni del Consiglio, sentiti il Sindaco e la
Conferenza dei capi Gruppo;
c. ha l'obbligo di iscrivere all'ordine del giorno le proposte presentate
dal Sindaco e dalla Giunta e di convocare il Consiglio, previa
acquisizione dei pareri previsti dalla legge, dallo Statuto e dai
Regolamenti;
d. insedia le Commissioni consiliari permanenti e ne coordina l'attività
in relazione ai lavori del Consiglio;
e. è tenuto a riunire il Consiglio, entro venti giorni, quando lo richieda
un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni
richieste;
f. non può presiedere le adunanze del Consiglio Comunale convocate per la
discussione di fatti riguardanti la sua persona. Tali adunanze sono
presiedute dal vice Presidente ed, in assenza di quest'ultimo, dal
Consigliere anziano.
4. Al Presidente del Consiglio è attribuita un'indennità di carica entro i
limiti stabiliti dalla legge.
5. Per l’espletamento delle proprie funzioni il Presidente del Consiglio
si avvale del personale e delle strutture dell’Ufficio di segreteria
amministrativa del Consiglio, costituito in seno alla Segreteria Generale
e disciplinato secondo le disposizioni contenute nel regolamento.
6. Le competenze dell’Ufficio di presidenza ineriscono:
a) l’organizzazione generale dell’attività del Consiglio ed il
coordinamento delle Commissioni consiliari;
b) l’ausilio al Presidente del Consiglio nello svolgimento delle proprie
funzioni;
c) la cura dei rapporti con i gruppi consiliari e l’approntamento delle
necessarie misure organizzative per consentirne il funzionamento.
ART. 25
(Cessazione della carica di Presidente)
1. Il Presidente del Consiglio cessa dalla carica in caso di approvazione
di una mozione di sfiducia costruttiva, per appello nominale, col voto
della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, in caso di
dimissioni o per perdita della qualità di Consigliere comunale, nonché per
revoca consiliare, come espressamente previsto nel successivo comma 8°.
2. La mozione motivata deve essere sottoscritta da almeno 1/3 dei
consiglieri e deve
contenere il nominativo del nuovo Presidente del Consiglio.
3. La mozione viene messa in discussione non prima di 5 e non otre 10
giorni dalla sua
presentazione, presso la segreteria Comunale.
4. L’approvazione della mozione comporta la cessazione immediata dalla
carica del Presidente del Consiglio e la proclamazione del nuovo
Presidente.
5. La deliberazione di cui al comma precedente è immediatamente esecutiva
e viene trasmessa alla Sezione provinciale del CO.RE.CO. nel termine di 8
giorni, per la sottoposizione al controllo, a norma degli artt. 16 e 18,
VII c. della L.R. 44/91.
6. Il Presidente cessa, altresì, dalla carica per dimissioni, le quali
vengono presentate al consiglio mediante deposito presso la Segreteria
comunale ovvero a seguito di verbalizzazione nel corso di sedute di organi
collegiali. Esse sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non
necessitano di presa d'atto.
7. Il Presidente cessa, anche, dalla carica per perdita della qualità di
Consigliere Comunale.
8. In caso di ripetute e persistenti violazioni di legge o di disposizioni
statutarie, su proposta della Giunta comunale o di 1/3 dei Consiglieri
assegnati, il Consiglio può revocare il Presidente con apposito atto
adottato a scrutinio palese e con la maggioranza assoluta dei Consiglieri
assegnati.
ART. 26
(Funzionamento del Consiglio).
1. Il Consiglio è convocato:
-a) per determinazione del Presidente;
-b) su richiesta del Sindaco;
-c) su richiesta di 1/5 dei Consiglieri assegnati.
Nei casi sub b) e sub c) la riunione del Consiglio deve avvenire nel
termine perentorio di
20gg.
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio ponendo all’o.d.g. gli
adempimenti previsti dalla legge o dallo Statuto e, compatibilmente con
questi, dando la precedenza alle proposte del Sindaco ed, ove esistenti,
le richieste di 1/5 dei Consiglieri.
3. L’attività del Consiglio comunale si articola in sessioni ordinarie e
straordinarie. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria ogni
trimestre; mentre si riunisce in sessione straordinaria quando lo
richiedono i soggetti di cui al I comma del presente articolo senza
esaminare gli estremi della necessità ed urgenza.
4. Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso contenente gli
affari da trattare, da
consegnare almeno 5 gg. prima di quello stabilito per l'adunanza al
domicilio eletto dei
consiglieri.
5. Nei casi d’urgenza la consegna degli avvisi di convocazione può aver
luogo anche 24 ore prima rispetto alla ora fissata per l’adunanza.
6. Gli elenchi degli affari da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti
all'o.d.g. devono essere
notificati fino a 24 ore prima della seduta, fermo restando in tal caso
che ogni deliberazione
relativa agli argomenti aggiuntivi può, su richiesta della maggioranza dei
presenti, essere
differita al giorno seguente.
7. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non sia stata
iscritta all' o.d.g. e se gli atti relativi non siano stati messi a
disposizione dei Consiglieri almeno 3 gg. prima o 24 ore
prima, nei casi d’urgenza, durante le ore d'ufficio.
8. A richiesta di 1/5 dei Consiglieri assegnati al Comune, il Presidente è
tenuto a convocare e riunire il Consiglio, entro il termine perentorio di
20 gg., inserendo all' o.d.g. le questioni richieste.
9. Il Sindaco, o un Assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle
riunioni del consiglio. Il Sindaco e gli Assessori possono intervenire
alle medesime riunioni senza diritto di voto.
ART. 27
(Quorum strutturale)
1. Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione, con
l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti in carica.
2. Qualora non dovesse essere raggiunto il quorum strutturale suddetto, la
seduta è rinviata al giorno successivo, come previsto dall'art. 30 della
L.R. 9/1986, con l'intervento dei 2/5 dei consiglieri in carica.
3. Nella seduta di prosecuzione non si applica la disposizione sul rinvio
di un’ora, rispetto all’ora fissata con l’avviso di convocazione.
ART. 28
(Prerogative dei consiglieri)
1. I Consiglieri Comunali rappresentano l’intero Comune ed esercitano la
loro funzione senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione, ovvero in
caso di surrogazione non appena adottata dal Consiglio la relativa
deliberazione.
3. Ciascun Consigliere, secondo le procedure e le modalità stabilite dal
regolamento, ha diritto di:
a) esercitare l’iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio,
salvi i casi in cui l’iniziativa è
riservata ad altri organi in base alla legge;
b) esercitare funzioni ispettive, presentare interrogazioni, ordini del
giorno e mozioni, secondo le modalità stabilite dal regolamento interno;
c) intervenire nella discussione, presentare emendamenti alle proposte di
delibere poste in
discussione e votare su ciascuno oggetto all’ordine del giorno.
4. Le iniziative e gli emendamenti che comportino oneri finanziari devono
prevedere la copertura di bilancio. Il Segretario comunale cura che le
proposte siano sottoposte al Consiglio corredate dai pareri previsti dalla
legge.
5. I Consiglieri hanno facoltà di attivare l’Organo di Controllo
regionale, nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge.
6. Ogni Consigliere ha diritto di ottenere, rivolgendosi al dirigente del
servizio o al responsabile del procedimento, ovvero al rappresentante
presso Enti, Società, Consorzi di cui il Comune partecipa tutte le
informazioni, le notizie e la consultazione dei documenti in loro
possesso, utili all'espletamento del mandato. Il Consigliere è tenuto al
segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
7. Ogni Consigliere è tenuto a rendere pubblica la propria situazione
patrimoniale al momento dell’elezione e durante lo svolgimento del
mandato, mediante deposizione presso l’Ente di dichiarazioni annuali
concernente i redditi, i diritti reali su beni immobili e su beni mobili,
iscritti nei pubblici registri, le azioni di società, e le quote di
partecipazione a società, l'esercizio di funzioni di amministratore o di
Sindaco di società.
8. Ogni Consigliere è tenuto a dichiarare la propria appartenenza ad
associazioni con vincolo di segretezza e/o di promessa siano esse laiche
e/o religiose.
9. Annualmente saranno pubblicati i dati relativi alle presenze dei
Consiglieri alle sedute Consiliari, singole e ripartite per gruppi
Consiliari.
10. Con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei consiglieri è
adottato il codice di comportamento dei Consiglieri e degli Assessori.
11. Il Consiglio, nella sua prima adunanza, su indicazione delle forze
politiche rappresentate, prende atto delle persone aventi funzione di capo
Gruppo, ai quali effettuare le comunicazioni previste dal vigente
ordinamento. Nelle more della designazione le comunicazioni vengono
effettuate al Consigliere più anziano d’età.
12. Il Consigliere decade dalla carica nel caso in cui non partecipi senza
giustificazioni tempestivamente presentate alla Presidenza del Consiglio a
tre sedute consecutive del Consiglio. La decadenza opera solo a seguito di
contestazione formale delle assenze.
ÁRT. 29
(Gruppi consiliari)
I Consiglieri comunali possono costituirsi in gruppi composti anche da un
solo membro, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
ÁRT. 30
(Dichiarazione dei redditi)
Per assicurare la massima trasparenza ogni Consigliere deve, entro il mese
di luglio di ogni anno, presentare copia della dichiarazione dei redditi
dell'anno d'imposta, determinato dalle vigenti norme fiscali, nonchè
quella dei familiari conviventi.
ART. 31
(Regolamento interno)
1. Il Consiglio comunale adotta il proprio regolamento con la maggioranza
assoluta dei consiglieri assegnati, nell'ambito dei principi stabiliti
dallo statuto.
2. Il regolamento disciplina l’organizzazione ed il funzionamento del
Consiglio indicando il numero dei consiglieri necessari per la validità
delle sedute, prevedendo che nelle sedute di seconda convocazione debba
esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge
all’Ente stesso. Il regolamento, altresì, disciplina la gestione di tutte
le risorse attribuite per il suo funzionamento e le modalità per
l'esercizio del diritto di accesso, i servizi da fornire ai gruppi
consiliari, le modalità di partecipazione dei componenti dell’Ufficio di
Presidenza del Consiglio ai lavori delle Commissioni consiliari nonché le
forme di comunicazione istituzionale del Consiglio.
ART. 32
(Dimissioni)
1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale sono presentate per
iscritto al Consiglio, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non
necessitano di presa d'atto.
2. L'eventuale rinunzia del subentrante o la presenza di cause di
ineleggibilità che dovessero successivamente intervenire non alterano la
completezza del consiglio stesso.
CAPO II - LA GIUNTA
ART. 33
(Composizione della Giunta)
1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un
numero di Assessori pari a cinque dallo stesso nominati, garantendo
criteri di equità di rappresentanza di entrambi i sessi. Il Sindaco
attribuisce gli ambiti di competenza di ciascun Assessore e tra di essi
sceglie il Vice Sindaco; può, in ogni tempo, revocare e sostituire uno o
più componenti della Giunta, dandone comunicazione al Consiglio.
2. La carica di componente della Giunta Comunale è incompatibile con
quella di Consigliere comunale.
3. Il Consigliere comunale nominato Assessore ha la facoltà di dichiarare,
entro 10 giorni dalla nomina, per quale ufficio intende optare. In
mancanza di opzione decade dalla carica di Assessore.
4. Ai componenti della Giunta sono estese le ipotesi di incompatibilità
ineleggibilità previste per la carica di Consigliere e di Sindaco e sono
quelle disciplinate dalla normativa vigente.
5. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti i
discendenti, i parenti ed affini fino al secondo grado del Sindaco.
6. La composizione della Giunta viene comunicata dal Sindaco entro 10
giorni dal suo insediamento al Consiglio, il quale in seduta pubblica può
esprimere formalmente le proprie valutazioni.
7. Gli atti sindacali di nomina e revoca degli Assessori sono
immediatamente esecutivi e sono comunicati, oltre al Consiglio, alla
sezione provinciale del CO.RE.CO ed all’Assessorato Regionale Enti Locali.
8. Gli Assessori ed i Consiglieri comunali non possono essere nominati dal
Sindaco o eletti dal Consiglio comunale per incarichi in altri Enti, anche
se in rappresentanza del Comune.
ART. 34
(Durata della Giunta Comunale)
1. La Giunta è convocata secondo il calendario e l’ordine del giorno
stabilito dal Sindaco, entrambi dovranno pervenire ai singoli Assessori
almeno un giorno libero prima dell’adunanza. Per esigenze eccezionali la
Giunta comunale può essere convocata per via telefonica.
2. Gli atti di competenza della Giunta sono adottati sulla base di una
proposta proveniente da almeno un Assessore o dal Sindaco.
3. Non sono ammessi alla votazione argomenti sui quali, preventivamente,
non siano stati espressi pareri obbligatori.
ART. 35
(Cessazione della carica di Assessore)
1. Gli Assessori nominati dal Sindaco cessano dalla carica per:
a) revoca da parte del Sindaco;
b) dimissioni;
c) per rimozione o sospensione.
2. L’applicazione della misura di sospensione o rimozione viene disposta
con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore
Regionale per gli enti locali in caso di atti contrari alla Costituzione o
per gravi e persistenti violazioni di legge. In attesa del decreto, la
sospensione può essere disposta dall'Assessore per gli enti locali qualora
sussistano motivi di grave ed urgente necessità.
3. In questo come in ogni altro caso di cessazione dalla carica, il
Sindaco provvederà alla nomina di un altro Assessore.
4. In caso di revoca, il Sindaco è tenuto a comunicare al consiglio nel
termine di sette giorni, le ragioni del provvedimento, sulle quali il
Consiglio potrà esprimere valutazioni in merito.
5. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono depositate presso la
segreteria Comunale ed assunte tempestivamente al protocollo generale.
Possono, altresì, essere formalizzate in seduta di organi collegiali.
6. le dimissioni sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa
d'atto.
ART. 36
(Competenze della Giunta)
1. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano
riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze
previste, dalla legge o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario o degli
altri dirigenti.
2. La giunta collabora con il Sindaco nell’Amministrazione dell’ente,
opera attraverso deliberazioni e riferisce semestralmente al Consiglio
sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività
propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. Spettano, in particolare, alla Giunta:
a. l’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio;
b. le relazioni al Consiglio nei casi previsti dalla legge e dal presente
Statuto;
c. la definizione del piano esecutivo di gestione, e le sue variazioni,
sulla base del bilancio di
previsione annuale deliberato dal Consiglio;
d. la determinazione degli obiettivi di gestione da affidare ai
responsabili dei servizi, unitamente
alle dotazioni necessarie;
e. il controllo dei risultati di gestione;
f. l’adozione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
ART. 37
(Funzionamento della Giunta)
1. La Giunta comunale si riunisce validamente senza alcuna formalità
procedurale e delibera in ordine agli affari di sua competenza, i cui atti
regolarmente istruiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono
messi a disposizione della Giunta stessa dal Segretario, nei giorni e
nelle ore che essa stessa stabilirà.
2. La Giunta è presieduta dal Sindaco, od in mancanza di questi dal Vice
Sindaco, od in mancanza dall’Assessore anziano per età.
CAPO III - IL SINDACO
ART. 38
(Condizioni di eleggibilità alla carica di Sindaco)
1. Il Sindaco è eletto, secondo le modalità previste dalla legge,
direttamente dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune
sulla base del documento programmatico.
2. Il Sindaco interpreta ed esprime gli indirizzi di politica
amministrativa, è a capo dell'amministrazione comunale, rappresenta l'ente
in rapporto esterno ed in giudizio ed esercita le funzioni attribuite
specificamente dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti.
3. Il Sindaco:
a) nomina i componenti della Giunta nel rispetto dei criteri stabiliti
dalla legge, designa il vicesindaco e attribuisce le materie di competenza
degli Assessori, dandone comunicazione al Consiglio che esprime le proprie
valutazioni in merito;
b) può revocare e sostituire i componenti della Giunta fornendo al
Consiglio, entro sette giorni, una circostanziata relazione sulle ragioni
del provvedimento;
c) convoca e presiede la Giunta, fissandone l’ordine del giorno ed
assicurandone il regolare svolgimento e l'unità di indirizzo politico ed
amministrativo;
d) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonchè
all’esecuzione degli atti amministrativi del Comune di sua competenza,
impartendo le relative direttive al Segretario Comunale ed ai Direttori di
Area;
e) può delegare, in relazione al compimento dei singoli atti, la
rappresentanza del Comune ad Assessori;
f) sovrintende all’attuazione delle deliberazioni del Consiglio e della
Giunta;
g) presenta al Consiglio le proposte di deliberazione di iniziativa della
Giunta;
h) provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del
Comune presso enti, aziende, istituzioni e società, dandone comunicazione
al Consiglio; verifica l’attuazione dei programmi e la conformità
dell’attività degli enti, aziende ed organismi ai quali il Comune medesimo
partecipa rispetto agli indirizzi deliberativi degli organi competenti e
ne riferisce al Consiglio;
i) può sospendere il procedimento per l’adozione di atti di competenza
degli Assessori sottoponendoli alla Giunta nella riunione immediatamente
successiva;
l) nomina il segretario comunale, il Vice Segretario comunale ed i
responsabili degli uffici e dei servizi;
m) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di
collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla
legge, dal presente Statuto e dal regolamento degli Uffici e dei
Servizi;
n) indice i referendum comunali, le Assemblee popolari ed i sondaggi di
opinione;
o) promuove contatti ed incontri che garantiscano collaborazione con i
Comuni, la Provincia Regionale di Palermo, la Regione, le Amministrazioni
statali e gli Enti pubblici statali e regionali e con gli organismi
dell’Unione europea;
p) rappresenta il Comune nella conclusione di accordi di programma;
q) stipula accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il
contenuto del provvedimento finale ed altresì accordi sostitutivi del
provvedimento nei casi stabiliti dalla legge;
r) presenta ogni sei mesi al Consiglio comunale una relazione scritta
sullo stato degli atti programmatici e sull’attività svolta, provvede alla
redazione ed all'aggiornamento dell'inventario dei beni patrimoniali del
Comune;
s) conferisce gli incarichi ai consulenti secondo le prescrizioni di
legge;
t) trasmette annualmente al consiglio comunale una dettagliata relazione
sull'attività svolta dai
consulenti;
u) adotta ogni altro atto che, nel rispetto della distinzione tra attività
di indirizzo e di gestione, sia di competenza degli organi di governo
dell'Ente.
ART. 39
(Cessazione dalla carica di Sindaco)
Il Sindaco cessa dalla carica per decadenza, dimissioni, revoca, morte o
in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello
nominale dal 65% dei consiglieri assegnati, secondo le vigenti
disposizioni di legge.
ART. 40
(Vice Sindaco)
1. Il Sindaco nomina, tra gli Assessori, il Vice-Sindaco, che lo
sostituisce in caso di assenza o
impedimento.
2. Egli esercita tutte le funzioni attribuite al Sindaco dalla legge dallo
Statuto e dai regolamenti, in caso di assenza o impedimento.
3. In sostituzione del Vice-Sindaco, tale funzione vicaria è esercitata
dall’Assessore anziano per
età.
4. Il Vice -Sindaco può essere revocato dal Sindaco, il quale
contestualmente all’atto di revoca
dovrà provvedere alla sua sostituzione, salvo l'obbligo di comunicare al
Consiglio le ragioni
del provvedimento.
ART. 41
(Esperti)
1. Il Sindaco per l’espletamento di attività connesse con le materie di
sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato, che non
costituiscono rapporto di pubblico impiego, a due esperti estranei
all'Amministrazione comunale.
2. Il conferimento dell’incarico deve trovare riscontro nelle qualità
professionali e nei curricoli degli esperti che debbono essere in possesso
di laurea o di comprovata specializzazione.
3. Il provvedimento di conferimento di incarico deve essere congruamente
motivato in relazione
alle comprovate esigenze dell’Amministrazione comunale e deve essere
comunicato al Consiglio comunale entro dieci giorni dalla sua emissione.
4. Gli esperti possono essere revocati dal Sindaco, anche, prima del
termine prefissato, dandone comunicazione al Consiglio comunale.
5. Il Sindaco trasmette annualmente al Consiglio comunale una dettagliata
relazione sulla attività svolta dagli esperti nominati.
6. Agli esperti è corrisposto un compenso pari a quello previsto dalla
legge in vigore.
TITOLO IV
GLI UFFICI ED IL PERSONALE
ART. 42
(Principi e criteri)
1. Il Comune organizza gli uffici ed il personale secondo criteri di
autonomia, funzionalità, professionalità, flessibilità, coordinamento e
responsabilità, in modo da assicurare che l’azione
amministrativa risponda ai principi dell'efficienza, dell’efficacia,
dell’imparzialità e della trasparenza.
2. Gli uffici comunali constano di unità elementari raggruppate in
strutture di diversa complessità in base a criteri di omogeneità, in
relazione alle funzioni dell’Ente.
3. Gli organi di governo definiscono gli obiettivi ed i programmi da
attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione
amministrativa alle direttive generali impartite.
4. Ai Direttori di Area spetta la gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano
l’Amministrazione Comunale verso l’esterno.
ART. 43
(Regolamento di organizzazione)
1. Il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi ed ogni
altra fonte relativa all’organizzazione interna del Comune devono essere
informati al principio di superare condizioni, organizzazione e
distribuzione del lavoro che provochino effetti diversi, a seconda del
sesso, nei confronti dei/delle dipendenti con pregiudizio nella
formazione, nell'avanzamento professionale, di carriera, ovvero nel
trattamento economico e retributivo. Deve favorire anche, mediante una
diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni del tempo di lavoro,
l’equilibrio tra responsabilità familiari e professionali ed una migliore
ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi.
2. Il regolamento di organizzazione:
- a) individua le unità organizzative e le loro aggregazioni;
- b) stabilisce le dotazioni organiche;
- c) stabilisce le assegnazioni alle strutture del personale necessario,
individuato per qualifiche e
posizioni funzionali;
- d) stabilisce le attribuzioni ed i compiti dei funzionari preposti alle
diverse strutture.
ART. 44
(Struttura organizzativa)
La struttura organizzativa del Comune è articolata in Aree di attività,
servizi e uffici o unità operative. L'area è la struttura di massima
dimensione dell'ente e comprende uno o più uffici o servizi. Il servizio
costituisce un'articolazione dell’Area. L’ufficio costituisce un’unità
operativa interna al servizio che gestisce l'intervento di specifici
ambiti di materia.
ART. 45
(Funzioni dei responsabili di settore)
1. La funzione dei responsabili di settore si qualifica per la capacità
di:
-a) concorrere alla realizzazione degli obiettivi individuati dagli organi
di governo dell’Ente;
-b) partecipare alla formulazione di tali obiettivi con attività di studio
e di analisi e con autonome
proposte;
-c) utilizzare le risorse umane e materiali disponibili, motivando e
guidando i propri collaboratori;
-d) promuovere l’adeguamento dell'organizzazione e delle procedure;
-e) prospettare tempestivamente le esigenze alle quali il Comune è
chiamato a rispondere.
2. I Direttori delle Aree, coadiuvati dai responsabili degli uffici e dei
servizi, sono i soggetti preposti alla direzione delle articolazioni della
struttura comunale. Sono nominati dal Sindaco ed assicurano con autonomia
operativa, negli ambiti di propria competenza e nel rispetto delle loro
attribuzioni, l’ottimale gestione delle risorse loro assegnate per
l’attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi
politici; rispondono, altresì, della validità delle prestazioni e degli
obiettivi programmati. Inoltre spettano ai Direttori di Area, secondo le
modalità stabilite dal regolamento, i compiti, compresa l’adozioni di atti
che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, che la legge, lo statuto
o il Regolamento espressamente non riservino ad altri organi ed in
particolare:
a) presidenza delle commissioni di gara e di concorso e nomina dei
componenti;
b) procedure d’appalto e conseguenti responsabilità;
c) adozione degli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione
di impegni di spesa ed atti di amministrazione e gestione del personale;
d) adozione delle determinazioni a contrattare e stipula dei contratti;
e) emanazione dei provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi,
il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura
discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai
regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni
e le concessioni edilizie;
f) rilascio delle attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide,
verbali, autenticazioni,
legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio;
g) pronuncia delle ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e cura
dell'esecuzione;
h) emissione delle ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni
amministrative nonché
applicazione delle sanzioni accessorie nell’ambito delle direttive
impartite dal Sindaco;
i) dar corso ai procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad
essi sottoposto ed adozione delle sanzioni nei militi e con le procedure
previste dalla legge e dal regolamento;
k) esecuzione delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e delle
direttive impartite dal Sindaco e dal Segretario Comunale;
l) responsabilità nei confronti del Segretario comunale e del Sindaco, del
mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati;
m) nomina dei componenti le Commissioni di gare informali.
ART. 46
(Responsabili di uffici o servizi)
I responsabili degli uffici e dei servizi coadiuvano i Direttori d’Area ed
esercitano le loro funzioni secondo i criteri e le norme stabiliti dal
presente statuto e dal regolamento. Nell’esercizio delle loro funzioni
sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa,
imparzialità ed efficienza della gestione e del conseguimento degli
obiettivi dell’ente. Sono ad essi attribuiti i compiti di attuazione degli
obietti e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati
dall’organo politico e quelli che potranno ad essi essere attribuiti da
disposizioni dello statuto e dal regolamento.
ART. 47
(Responsabilità dei Direttori d’Area)
I Direttori d’Area sono direttamente ed esclusivamente responsabili, in
relazione agli obiettivi fissati dagli organi dell'Ente ed in conformità
ai piani esecutivi di gestione predisposti ed approvati dalla Giunta,
della correttezza amministrativa e della efficienza della gestione,
garantendo l’efficacia, l’economicità, la trasparenza e la legittimità
dell'azione amministrativa degli Uffici cui sono preposti, cosi come del
conseguimento degli obiettivi assegnati.
ART. 48
(Segretario Comunale)
1. Il Segretario comunale dipende funzionalmente dal Sindaco e svolge i
compiti che gli sono assegnati per legge e funzioni di assistenza
giuridico - amministrativa nei confronti degli Organi dell’Ente.
2. Il Segretario comunale, in particolare:
* partecipa alle sedute del Consiglio e della Giunta, con funzioni
consultive, referenti e di assistenza, curandone la verbalizzazione;
* può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare
scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune;
* esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo statuto o
dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.
3. Le competenze del Segretario comunale sono specificate dal regolamento
di organizzazione degli uffici e dei servizi.
ART. 49
(Vice Segretario)
Il Segretario comunale è coadiuvato da un Vice Segretario Comunale che lo
sostituisce in caso di vacanza, assenza o impedimento anche temporaneo.
TITOLO V - I SERVIZI
ART. 50
(Principi)
1. I servizi pubblici comunali sono organizzati in modo:
- che siano effettivamente accessibili agli utenti;
- che siano garantiti standars qualitativi delle prestazioni;
- che gli utenti risultino informati sui loro diritti e sulle condizioni e
modalità di accesso al
servizio;
- che il funzionamento del servizio sia controllabile e modificabile in
base a criteri di efficacia,
ed economicità.
2. Alle finalità di cui al comma precedente deve essere ispirata la
organizzazione del lavoro, la disciplina dell'orario di apertura al
pubblico, il rapporto con organismi di tutela dell'utente, costituiti su
iniziativa di privati e di gruppi di associazioni interessate ai sensi del
titolo II del presente Statuto.
ART. 51
(Forme di gestione dei servizi)
1. I servizi pubblici comunali possono essere gestiti:
- a) in economia quando lo consentano le modeste dimensioni o le
caratteristiche del servizio;
- b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche,
economiche e di opportunità
sociale;
- c) a mezzo di società per azioni a partecipazione maggioritaria o
minoritaria dell'ente
locale quando sia opportuna, per la natura del servizio, la partecipazione
di altri soggetti
pubblici o privati;
- d) a mezzo di azienda speciale per la gestione di rilevanza economica ed
imprenditoriale;
- e) a mezzo di istituzione, dotata di personalità giuridica, per
l'esercizio di servizi sociali senza
rilevanza imprenditoriale.
-f) a mezzo di appalto o convenzione.
2. Per lo svolgimento di servizi determinati possono essere stipulate
convenzioni con la Provincia Regionale di Palermo e/o con Comuni
limitrofi.
3. La forma di gestione è scelta dal Consiglio, previa iniziativa della
Giunta, sulla base della valutazione di fattibilità del progetto e della
considerazione di eventuali alternative e previo confronto con le
organizzazioni sindacali competenti. La scelta dovrà rispettare i principi
di cui all'art. 53 ed osservare criteri di efficienza, economicità e
trasparenza.
4. La scelta compiuta dal Consiglio è sottoposta a verifica annuale. Sulla
base dei criteri di cui al comma precedente verrà confermata la forma di
organizzazione del servizio o sarà adottata una forma diversa.
ART. 52
(Servizi in economia)
1. Il servizio è gestito in economia quando, per la dimensione o la natura
delle prestazioni, non richieda una struttura dotata di piena autonomia
gestionale.
2. La proposta di gestione del servizio in economia è accompagnata da una
stima analitica dei costi e delle risorse organizzative e tecniche
necessarie e dalla indicazione dei mezzi per far fronte ai costi e per
acquisire tali risorse.
3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio, in sede di approvazione
del bilancio consuntivo, sull'andamento, la qualità ed i costi di ciascuno
dei servizi resi in economia. Il revisore dei conti esprime la sua
valutazione analitica sulla economicità dei servizi nella relazione sul
consuntivo.
ART. 53
(Servizi in concessione)
1. Quando il servizio debba essere organizzato col sistema della
concessione, l’impresa concessionaria o il raggruppamento di imprese
concessionarie sono prescelti con criteri concorsuali fra aspiranti che
offrano garanzie di capacità tecnica, economica e finanziaria.
2. Il disciplinare di concessione definisce la durata del rapporto, le
modalità del rinnovo, con la esclusione di ogni forma di rinnovo tacito,
l'eventuale diritto di prelazione del concessionario, gli obblighi di
quest'ultimo, le modalità di verifica dei risultati nonché dei costi e dei
vantaggi economici conseguiti dal concessionario e acclarati mediante
certificazione.
3. L’utente ha nei confronti del concessionario gli stessi diritti che
vanta verso il Comune ai sensi dell’art. 53 e delle disposizioni contenute
nel titolo II.
ART. 54
(Società per azioni)
1. Il Consiglio comunale può promuovere la costituzione o la
partecipazione del Comune a società per azioni o a responsabilità limitata
per la gestione di Servizi pubblici comunali, qualora sia ritenuto
opportuno, in relazione alla natura ed all’ambito territoriale dei servizi
da erogare la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
2. La costituzione della società per azioni od a responsabilità limitata
può essere effettuata:
a) con prevalente capitale pubblico locale;
b) con partecipazione non prevalente – minoritaria – del capitale pubblico
locale.
3. Il Consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo
alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione
del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco per gli
atti conseguenti.
4. Nell’atto costitutivo delle società per azioni e delle società a
responsabilità limitata con partecipazione limitata del Comune al
capitale, deve essere prescritto che il Comune deve essere prescritto che
il Comune deve nominare almeno un componente del Consiglio di
amministrazione, dell’eventuale comitato esecutivo e del Collegio dei
revisori dei conti, con la precisazione che la titolarità delle cariche
predette è conferita in base alla legge ed al presente statuto.
5. Negli atti costitutivi e negli statuti delle società per azioni od a
responsabilità limitata, a partecipazione prevalente del Comune il
Consiglio comunale approvandone preventivamente i testi, deve prevedere il
diritto del Comune a nominare uno o più componenti del consiglio di
amministrazione e dell’eventuale comitato esecutivo ed uno o più sindaci
ai sensi dell’art. 2458 cc, con la precisazione che la titolarità delle
cariche predette è conferita in base alla legge ed ala presente Statuto.
6. Il Comune potrà partecipare, altresì, a società di riqualificazione
urbana ai sensi del vigente ordinamento.
ART. 55
(Aziende speciali)
1. L’Azienda speciale è configurata dalla legge ed è ente strumentale
dell’Ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia
imprenditoriale e di proprio Statuto.
2. La costituzione è deliberata dal Consiglio, che ne approva lo Statuto,
conferisce il capitale di dotazione, approva gli atti fondamentali,
verifica i risultati annuali di gestione.
3. Le finalità sono contenute nello Statuto dell’Azienda.
4. Gli indirizzi politico-amministrativi sono deliberati dal Consiglio.
5. La vigilanza sull’operato dell’Azienda è esercitata dalla Giunta.
6. Il numero degli Amministratori è determinato dallo statuto
dell’azienda.
7. Gli Amministratori e il Presidente dell’azienda sono nominati dal
Sindaco. Esercitano le funzioni senza vincolo di mandato, attenendosi ai
principi stabiliti dalla legge, alle finalità contenute nello statuto
aziendale, agli indirizzi deliberati dal Consiglio.
8. Il Presidente e ciascun amministratore può essere revocato dal Sindaco
per violazione dei propri doveri o per commissione di fatti che comportino
la decadenza da consigliere comunale nonché per inosservanza degli
indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale.
9. Il Presidente e gli Amministratori durano in carica quanto il Sindaco
che li ha nominati.
ART. 56
(Istituzione)
1. L’Istituzione è configurata dalla legge ed è organismo strumentale
dell’Ente locale per l’esercizio di servizi sociali, culturali e sportivi,
dotato di autonomia gestionale e di personalità giuridica. L’ordinamento
ed il funzionamento sono disciplinati dallo Statuto e dai regolamenti del
Comune.
2. Ciascuna Istituzione è dotata di un proprio regolamento approvato dal
Consiglio comunale, che disciplina le attribuzioni e le modalità di
funzionamento degli organi di erogazione dei servizi e quanto concerne la
struttura ed il funzionamento dell’istituzione medesima.
3. La costituzione e la durata dell’Istituzione sono deliberati dal
Consiglio, che conferisce il fondo di dotazione, determina le finalità,
approva gli atti fondamentali, verifica i risultati annuali della
gestione.
4. Il consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro
amministratori, tutti nominati dal Sindaco.
5. Il Direttore, a cui compete la responsabilità gestionale, è nominato
con le modalità previste dal regolamento che ne prevede altresì le
attribuzioni.
6. Al Direttore ed al personale dell’istituto si applica lo stato
giuridico ed il trattamento economico del personale del Comune.
7. La delibera di istituzione determina l’entità dei compensi al
Presidente e agli Amministratori.
ART. 57
(Servizi in associazione)
1. Per singoli servizi imprenditoriali, quando non ricorrano le condizioni
per l’applicazione dei precedenti artt. 55, 56 e 57, si può ricorrere
all’appalto o alla associazione nell’osservanza
dei criteri concorsuali previsti dalle disposizioni vigenti nonché dal
regolamento di contabilità. comunale.
2. Per singoli servizi sociali, ed in particolare per servizi di carattere
assistenziale, culturale, educativo, ambientale e del tempo libero, il
Comune può stipulare convenzioni con soggetti privati,
assicurando agli utenti l’equipollenza al servizio pubblico, ove esista,
nonché forme di controllo sull’attività. I costi non possono superare
quelli che verrebbero sostenuti dal Comune in caso
di gestione diretta.
3. Per l’erogazione dei servizi di cui al comma precedente il Comune
sostiene forme spontanee di autorizzazione degli utenti e riconosce il
valore sociale del volontariato, singolo e associato.
TITOLO VI
CONTABILITA’ – FINANZA – CONTROLLO DI GESTIONE
ART. 58
(Contabilità finanziaria)
1. L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato da apposito
regolamento che il Consiglio delibera nell’osservanza delle leggi sulla
contabilità e finanza degli enti locali, nonché nell’ osservanza delle
disposizioni del presente titolo.
2. La gestione finanziaria si svolge in conformità al bilancio di
previsione annuale e pluriennale
che il consiglio comunale delibera annualmente, in coerenza con gli
obiettivi previsti dagli
indirizzi e dai programmi di cui all'art. 22 all'art. 37, del presente
Statuto.
3. Gli emendamenti al progetto di bilancio devono indicare le modifiche da
apportare ai corrispondenti atti di indirizzo e di programmazione.
Diversamente sono ammissibili solo se
accettati dalla Giunta. In ogni caso gli emendamenti che aumentino le
spese o riducano le
entrate devono precisare i modi per mantenere il pareggio di bilancio.
4. La proposta di bilancio, corredata dai necessari documenti contabili, è
predisposta dalla Giunta, la quale deve presentarla al Consiglio ed al
revisore almeno quindi giorni prima del termine di approvazione.
5. Il regolamento di contabilità disciplina le variazioni che possono
essere apportate al bilancio con un procedimento diverso da quello
previsto per la sua approvazione; sono comunque riservate alla Giunta le
variazioni connesse ai prelevamenti dai fondi di riserva.
ART. 59
(Controllo interno)
1. I controlli interni mirano a garantire la regolarità
amministrativo-contabile, l’efficienza, l’efficacia e l’economicità
dell’azione amministrativa del Comune, con l’esercizio delle funzioni di
verifica prevista dalla legge e dai regolamenti.
2. I controlli interni si articolano in tre distinte categorie:
a) controllo strategico;
b)controllo di gestione;
c)controllo di regolarità amministrativo-contabile;
d)controllo e valutazione del personale con funzioni dirigenziali.
3. Il controllo strategico mira a garantire l’attività di programmazione
strategia e di indirizzo politico-amministrativo ed a supportare
l’attività di valutazione dei centri di costo e verifica della rispondenza
tra gli indirizzi politico amministrativi di cui alla relazione
previsionale e programmatica e le attività svolte nonché la valutazione
della dirigenza ed è svolta dall’organo e con le modalità stabilite dal
regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
4. Il controllo di gestione mira a verificare l’efficacia, l’efficienza e
l’economicità dell’azione amministrativa al fine di ottimizzare il
rapporto tra costi e risultati. La Giunta comunale provvede a stabilire le
procedure della determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti
responsabili, le modalità di analisi e comparazione fra costi e la
quantità e la qualità dei servizi erogati, la frequenza delle rilevazioni
delle informazioni.
5. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile, volto a
garantire la regolarità, la legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa deve rispettare, in quanto applicabile alla pubblica
amministrazione, i principi generali della revisione aziendale asseverati
dagli ordini e collegi professionali operanti nel settore. Il controllo di
regolarità amministrativa è svolto dal revisore dei conti in
collaborazione del responsabile dell’area economico – finanziaria, come
previsto dalle disposizioni di legge ed entro i limiti delle stesse,
mediante controlli a campione o su segnalazione degli uffici o di privati.
ART. 60
(Nucleo di valutazione).
1. Il Nucleo di valutazione per il controllo di gestione, organismo per lo
svolgimento del servizio di controllo interno, è disciplinato dal
regolamento e verifica, mediante valutazione comparativa dei costi,
l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione amministrativa:
• La realizzazione degli obiettivi fissati ed i risultati conseguiti dalle
strutture di gestione dei servizi;
• La sussistenza, nell’ambito della responsabilità dirigenziale, della
responsabilità contabile ed amministrativa;
• L’economicità e l’efficacia delle procedure adottate e delle prestazioni
rese all’Amministrazione comunale, valutandone il costo e la qualità;
• Determina annualmente, anche su indicazione degli organi di governo, i
parametri di riferimento e controllo.
2. Il Nucleo di valutazione per il controllo e la valutazione del
personale con funzioni dirigenziali e per il controllo strategico è
composto dal Segretario comunale che lo presiede e da due esperti di
comprovata esperienza e competenza professionale in materia, nominati dal
Sindaco ed è dotato di autonomia funzionale e può in ogni fase del
procedimento accedere ai documenti amministrativi mediante richiesta orale
di informazioni ad uffici pubblici. Tale organo è subordinato, per la sua
composizione, alle disposizioni di legge vigenti in materia. Il Segretario
comunale riferisce trimestralmente al Sindaco sui risultati dell’attività
del nucleo.
3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al primo comma, il Consiglio
comunale può autorizzare, per comprovate esigenze, che l’Amministrazione
si avvalga di soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati nel
campo delle tecniche di valutazione dell’azione amministrativa e del
controllo di gestione.
ART. 61
(Revisore dei conti)
1. Il Consiglio comunale elegge, un revisore, secondo le disposizioni
vigenti.
2. Non possono essere nominati revisore dei conti:
-a) consiglieri comunali;
-b) i parenti fino al 4° grado, il coniuge, gli affini fino al 2° grado,
del Sindaco, degli Assessori,
del Segretario comunale e dei dirigenti del comune;
-c) coloro che intrattengono un rapporto di lavoro, anche autonomo, con il
comune o con enti o
istituzioni dipendenti dal Comune o da esso controllati;
-d) coloro che detengono partecipazioni in società appaltatrici,
concessionarie di opere e/o servizi
comunali;
-e) coloro che hanno liti pendenti con il Comune o con enti o istituzioni
dipendenti dal Comune o
da esso controllati;
-f) i dipendenti della Regione Siciliana, i componenti dell'organo di
controllo sugli atti del
comune e i dipendenti della Provincia di Palermo.
ART. 62
(Competenze del revisore)
1. Il revisore collabora con il consiglio comunale, ed all'uopo formula
osservazioni e proposte
volte a perseguire efficienza, economicità e produttività, vigila sulla
regolarità contabile e
finanziaria della gestione, e attesta l'esatta quantificazione e
rappresentazione dei dati
contabili.
2. Per lo svolgimento delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso
agli atti e documenti del Comune.
3. Il revisore può partecipare alle sedute del consiglio comunale, in
particolare in occasione della discussione del bilancio di previsione e
del conto consuntivo.
TITOLO VII
ART. 63
(Disposizioni finali)
I Il presente Statuto approvato dal Consiglio Comunale e legittimato in
sede tutoria entra in
vigore il trentunesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla GURS o
successivo
all'avvenuta affissione all'Albo Pretorio del Comune se posteriore.
II Il Consiglio approva subordinatamente alla definizione dello Statuto i
regolamenti ivi previsti.
Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme
regolamentari precedenti,
purché compatibili con i principi del presente Statuto.
III Il Consiglio adotterà il Regolamento interno consiliare, tenendo conto
della disciplina statutaria.
uniformandosi ai relativi principi.
IV Per le modifiche statutarie si applicano le norme previste per
l'approvazione dello Statuto
stesso, secondo le disposizioni vigenti.
V Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto si
applicano le disposizioni di
legge vigenti in materia.
|